Termini e condizioni dell’assistenza e della manutenzione
Sintesi
ARTICOLO 1. Definizioni
1.1 Nel presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente:
| “Accordo” | si riferisce al presente documento, comprese tutte le Appendici e il Contratto di manutenzione e assistenza qui incorporato, ed esclude qualsiasi altro accordo che le Parti abbiano stipulato in precedenza o possano stipulare in futuro; |
| “Processo di approvazione” | ha il significato attribuito al Quadro di riferimento del progetto; |
| “Autorizzato Parte» | indica qualsiasi dipendente, dirigente, agente oppure professionista consulente (compresi eventuali consulenti legali, revisori e/o un banchiere) di una delle due parti chi è autorizzato a tale parte di avere accesso a qualsiasi Informazione Riservata; |
| “Rappresentante del cliente” | ha il significato indicato nell’articolo 5; |
| “Informazioni riservate” | significa qualsiasi no–pubblico informazioni rivelato di il La Parte divulgatrice alla Parte ricevente, sia oralmente, in scrivere, per via elettronica, oppure qualsiasi altro modulo, quello è contrassegnate come riservate o che dovrebbero ragionevolmente esserlo che si ritiene siano riservate, vista la natura dele informazioni e il circostanze di Informativa, come descritto nell’articolo 11; |
| “Risultati attesi» | indica qualsiasi risultato del lavoro, prodotto o materiale che il Personale Personale è tenuto a produrre e consegnare ai sensi del presente Accordo, in conformitàaspecifiche, scadenze e standard di qualità qui indicati; |
| “Parte che fornisce le informazioni” | ha il significato indicato nell’articolo 11; |
| “Forza maggiore» | ha il significato indicato nell’articolo 10; |
| “Contratto di manutenzione e assistenza” | indica il documento, sottoscritto dalle Parti e incorporato per riferimento nel presente Accordo, che definisce in modo dettagliato l’Ambito dei Servizi, i Servizi Aggiuntivi, i Livelli di Servizio, le Procedure di Controllo delle Modifiche, i Risultati Attesi, le Tempistiche, i Prezzi e tutti gli altri termini commerciali o operativi che regolano l’esecuzione della Missione. Il Contratto di manutenzione e assistenza costituisce parte integrante del presente Contratto ed è soggetto a tutti i suoi termini e condizioni; |
| “Materiali preesistenti” | ha il significato attribuito all’articolo 13. |
| “Quadro di riferimento del progetto” | ha il significato attribuito al “Quadro di riferimento del progetto”; |
| “Destinatario” | ha il significato indicato nell’articolo 11; |
| “Ambito dei servizi” | ha il significato attribuitogli nel Quadro di riferimento del progetto; |
| “Strumenti per i fornitori di servizi” | ha il significato indicato nell’articolo 7; |
| “Staff” | indica qualsiasi dipendente del Fornitore a cui sia stato assegnato, concordo, oppure dettagliato a il Cliente sotto questo Accordo per il suola scopo di in corso il Di seguito i servizi; |
| “Personale Sostituzione» | ha il significato indicato nell’ articolo 7.4; |
1.2 I titoli e i sottotitoli del presente Accordo sono inseriti solo per comodità e non influiscono in alcun modo sull’interpretazione del presente Accordo.
1.3 Le appendici al presente documento costituiscono parte integrante del presente Contratto come se fossero espressamente riportate nel corpo del testo.
1.4 I termini al singolare includono il plurale e viceversa.
1.5 Quando si fa riferimento a una persona, si intende anche un’impresa, una persona giuridica, un’associazione non registrata o gli esecutori testamentari o gli amministratori di tale persona.
1.6 Ogni riferimento a una clausola, a un paragrafo o a un allegato (ad eccezione degli allegati a una disposizione di legge ) si intende come riferimento a una clausola, a un paragrafo o a un allegato (a seconda dei casi) del presente Contratto, salvo diversamente specificato.
ARTICOLO 2. Ambito dei servizi, servizi aggiuntivi e modifiche al progetto
2.1 Il Cliente accetta di assumere Il servizio , e il fornitore del servizio accetta di essere ingaggiato dal Cliente per tlui eseguireesibizione di una specifica manutenzione e assistenza missione secondo i termini e le condizioni definite nel presente Accordo.
2.2 I servizi specifici, i risultati attesi, le tempistiche e i compensi saranno indicati nel Documento di Riferimento del Progetto, e ciascuno di essi sarà regolato dai termini del presente Contratto.
2.3 Qualsiasi servizio che esuli dall’Ambito dei Servizi o qualsiasi modifica a lavori precedentemente approvati richiesta dal Cliente richiederà un accordo scritto separato che specifichi le tariffe applicabili, insieme a un’Appendice / Addendum aggiuntivo al Contratto di Manutenzione e Assistenza o a una Modifica dell’Ambito dei Servizi. Il Fornitore del servizio non avrà alcun obbligo di eseguire tali lavori aggiuntivi finché entrambe le parti non avranno esaminato, concordato e formalmente sottoscritto l’accordo separato.
Articolo 3. Costi del servizio e condizioni di pagamento
3.1 Costi del servizio
Il Cliente dovrà pagare al Fornitore del servizio i compensi relativi alla manutenzione e assistenza missione come specificato nel Contratto quadro, allegato al presente Accordo e qui nel presente documento per riferimento.
3.2 Fatturazione e pagamento
(a) Il fornitore del servizio emetterà le fatture secondo il calendario dei pagamenti stabilito nell’ Allegatoio Contratto di manutenzione e assistenza.
Articolo 4. Durata e risoluzione
4.1 Durata
Il presente contratto entrerà in vigore al momento della firma da parte di entrambe le Parti e resterà in vigore fino al completamento e alla consegna di tutti i Servizi completati e consegnati, oppure fino alla risoluzione del Contratto.
Qualsiasi rinnovo o proroga della durata iniziale deve essere concordato per iscritto da entrambe le Parti e sarà regolato dai termini stabiliti nel Documento di riferimento del progetto.
4.2 Risoluzione per inadempimento
(a) Il Fornitore del servizio può risolvere il presente Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta al Cliente qualora:
(.) Il Cliente provoca ritardi irragionevoli che ostacolano la capacità del Fornitore del servizio di adempiere ai propri obblighi e non risolve il problema entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.
(.) Il Cliente non rispetta uno qualsiasi degli obblighi sostanziali previsti dal Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fornitura delle informazioni necessarie relative al progetto, la collaborazione o le approvazioni, e non pone rimedio a tale violazione entro 10 giorni dalla ricezione di una comunicazione scritta;
(.) Il Cliente provoca ritardi irragionevoli che ostacolano la capacità del Fornitore del servizio di adempiere ai propri obblighi e non risolve il problema entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.
(b) Il Cliente può rescindere il presente Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta qualora il Fornitore del servizio violi in modo sostanziale i propri obblighi e non provveda a porre rimedio a tale violazione entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
4.3 Risoluzione per insolvenza
Ciascuna delle Parti può risolvere il presente Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta qualora l’altra Parte:
(a) diventa insolvente o non è più in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
(b) presenta istanza di fallimento, è sottoposto ad amministrazione controllata o a procedimenti simili;
(c) smette di svolgere la propria attività nel corso ordinario degli affari.
4.4 Effetti della risoluzione
In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore del servizio dovrà:
(a) Il fornitore del servizio dovrà interrompere ogni attività;
(b) Il fornitore del servizio dovrà consegnare al cliente tutto il lavoro completato fino alla data di risoluzione del contratto;
(c) Il fornitore del servizio ha diritto al pagamento di tutti i servizi prestati e dei lavori consegnati prima della risoluzione del contratto;
(d) Tutti gli importi già versati dal Cliente non sono rimborsabili, tranne in caso di risoluzione
per inadempienza da parte del Fornitore del servizio. Il Fornitore del servizio dovrà rimborsare eventuali corrispettivi pagati per servizi non eseguiti o risultati non forniti, a partire dalla data di risoluzione.
(e) Il Cliente rimane responsabile per eventuali fatture non pagate e per eventuali costi aggiuntivi ragionevoli o danni subiti dal Fornitore del servizio a causa della violazione da parte del Cliente;
(f) Il Cliente dovrà smettere immediatamente di utilizzare qualsiasi prodotto fornito dal Prestatore di servizi.
Articolo 5. Rappresentante del cliente
Per evitare malintesi, il Cliente dovrà nominare un unico rappresentante con pieni poteri per fornire o mantenere tutte le informazioni e le approvazioni necessarie richieste dal Cliente (il “Rappresentante Rappresentante”). Il Cliente deve avvisare il Fornitore del servizio per iscritto di qualsiasi modifica al Cliente Rappresentante, e tutte le approvazioni concesse dal Cliente Quanto sopra rimane vincolante per il Cliente fino a quando tale comunicazione non sarà ricevuta e confermata dal Fornitore del servizio.
Articolo 6. Obblighi del cliente
6.1 Il Cliente garantisce che tutte le risorse, i concetti, i materiali, le specifiche, le informazioni e le istruzioni fornite dal Cliente o dai suoi rappresentanti siano accurate, complete e possano essere utilizzate ai sensi del presente Contratto e di qualsiasi Propostadi Manutenzione e Assistenzaapplicabile , anche su Internet, senza violare alcuna legge né ledere i diritti di terzi.
6.2 Il Cliente dovrà garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per il personale distaccato, in conformità con le leggi e le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
6.3 Il Cliente deve informare il personale distaccato in merito a tutte le politiche aziendali, ai requisiti di riservatezza e alle linee guida operative applicabili al loro lavoro.
6.4 Il Cliente dovrà fornire una collaborazione ragionevole e tempestiva per facilitare la missione, l’integrazione, la comunicazione e la collaborazione del Personale , come previsto dal presente Contratto. Il Cliente dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie per promuovere unambiente di lavoro produttivo, compreso l’accesso alle informazioni, ai sistemi e alle parti interessate pertinenti, al fine di consentire al Personale di svolgere i propri compiti in modo efficiente e fornirerisultati di alta qualità.
6.5 Il Cliente si impegna espressamente a fornire al Prestatore di servizi tutte le informazioni, i documenti e l’assistenza ragionevoli , nella misura concordata di comune accordo tra il Prestatore di servizi e il Clientecome necessaria per l’adempimento degliobblighidel Prestatore di servizi.
6.6 Il Cliente si farà carico dei costi di tutti i servizi, diversi dai Servizi, che vorrà utilizzare di propria iniziativa per il proprio progetto.
Articolo 7. Obblighi del fornitore di servizi
7.1 Il fornitore del servizio dichiara egarantisce al Cliente che:
(a) Il fornitore di servizi si impegnerà, nei limiti commercialmente ragionevoli, a fornire i servizi indicati nel Contratto in modoprofessionale e a regola d’arte .
(b) Il Fornitore del servizio dovrà assicurarsi tutti i diritti, titoli e interessi necessari relativi ai Prodotti finali creati appositamente per il cliente ai sensi del presente contratto, ad eccezione di eventuali strumenti, software o componenti proprietari preesistenti (“ Strumenti del Fornitore delservizio”) utilizzati nella creazione dei Prodotti finali, che rimarranno di proprietà esclusiva del Fornitore del servizio.
7.2 Il Fornitore del servizio dovrà garantire il pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le norme lavorative applicabili relative all’impiego del personale, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi sul lavoro, la normativa fiscale e le prestazioni previdenziali previste dalla legge.
7.3 Il Fornitore del servizio dovrà mettere a disposizione personale in possesso dei requisiti di qualifica ed esperienza indicati nel Contratto di manutenzione e assistenzafirmato .
7.4 Il fornitore del servizio sarà l’unico responsabile del pagamento degli stipendi, dei benefici e di qualsiasi obbligo di legge relativo al personale distaccato.
Articolo 8. Responsabilità
8.1 Ciascuna Parte è responsabile dei danni derivanti dalla propria violazione del presente Contratto o dalla propria negligenza.
8.2 Il Fornitore del servizio dovrà risarcire e manlevare il Cliente da qualsiasirivendicazione di terzi derivante da:
(a) mancato rispetto delle leggi vigenti in materia di lavoro;
(b) violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi;
(c) comportamento doloso o grave negligenza.
Articolo 9. Limitazione di responsabilità
9.1 Principie
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali, esemplari o punitivi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, la perdita di affari, la perdita di avviamento, perdita di risparmi previsti o perdita di dati, derivanti da o connessi al presente Accordo, indipendentemente dalla forma dell’azione, sia essa contrattuale, extracontrattuale (compresa la negligenza) o di altro tipo. Una Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempienze derivanti da atti o omissioni dell’altra Parte, o da atti o omissioni di terzi al di fuori del ragionevole controllo della Parte stessa.
9.2 Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, la responsabilità complessiva cumulativa del Fornitore del servizio per tutte le richieste di risarcimento derivanti dal presente Contratto o ad esso correlate non potrà superare l’importototale effettivamente pagato dal Cliente al Fornitore del servizioai sensi del presente Contratto nei dodici (12) mesi precedenti l’evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.
9.3 Eccezioni alla limitazione di responsabilità
Le limitazioni e le esclusioni previste in questa sezione non si applicano a:
(a) Violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.
(b) Responsabilità per morte o lesioni personali causate da negligenza.
(c) Qualsiasi altra responsabilità che non possa essere esclusa o limitata ai sensi della normativa vigente.
Articolo 10. Forza maggiore
10.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per eventuali inadempienze o ritardi nell’adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Contratto (ad eccezione degli obblighi di pagamento) qualora tali inadempienze o ritardi siano dovuti a circostanze al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di forza maggiore, disastri naturali, pandemie, epidemie, guerre, atti di terrorismo, disordini civili, scioperi, interruzioni di corrente, attacchi informatici, provvedimenti governativi o modifiche alle leggi o ai regolamenti (“Evento di forza maggiore”).
10.2 La Parte interessata deve:
(a) Devi informare subito l’altra Parte per iscritto quando si verifica un evento di forza maggiore ;
(b) Impegnarsi, nei limiti commercialmente ragionevoli, per ridurre al minimo l’impatto dell’evento di forza maggiore e riprendere l’adempimento non appena ragionevolmente possibile.
10.3 Se un evento di forza maggiore si protrae per un periodo di trenta (30) giorni consecutivi o più, ciascuna delle Parti può rescindere il presente Contratto senza alcuna responsabilità, dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
10.4 La forza maggiore non costituisce giustificazione per il mancato pagamento da parte di una delle Parti degli importi dovuti e esigibili per il lavoro già svolto prima del verificarsi dell’evento di forza maggiore.
Articolo 11. Riservatezza e divieto di sollecitazione
11.1 Ciascuna Parte (di seguito “Parte ricevente”) accetta che tutte le informazioni commerciali, tecniche e finanziarie che riceve dalla parte che divulga le informazioni (“Parte divulgatrice”) costituisce proprietà riservata di la Parte che divulga le informazioni (“Informazioni riservate”), a condizione che siano identificate come riservate al al momento della divulgazione o che la Parte ricevente dovrebbe ragionevolmente riconoscere come riservate o di proprietà esclusiva in ragione della natura delle informazioni divulgate e delle circostanze relative divulgazione. I termini e le condizioni del presente Accordo sono considerate Informazioni Riservate .
Salvo quanto espressamente autorizzato nel presente documento, la Parte ricevente dovrà:
(a) mantenere la riservatezza e non divulgare alcuna informazione riservata a terzi e
(b) utilizzare le Informazioni riservate esclusivamente allo scopo di adempiere ai propri obblighi ed esercitare i propri diritti ai sensi del presente Accordo.
11.2 La Parte Ricevente può divulgare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti, agenti, appaltatori e altri rappresentanti che abbiano una legittima necessità di conoscerle, a condizione che tali rappresentanti siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno rigorosidi quelli previsti dal presente articolo 11atutela della Parte Divulgatrice e che la Parte Ricevente rimanga responsabile del rispetto, da parte di tali rappresentanti, dei termini del presente articolo 11.
11.3 Gli obblighi di riservatezza della Parte ricevente non si applicano alle informazioni per le quali la Parte ricevente possa dimostrare:
(a) fosse già legittimamente in suo possesso o di cui fosse a conoscenza prima di ricevere le Informazioni Riservate;
(b) sia o sia diventata di dominio pubblico senza alcuna colpa da parte della Parte ricevente;
(c) sia stata legittimamente ottenuta dalla Parte ricevente da un terzo senza violare alcun obbligo di riservatezza; oppure
(d) sia stata sviluppata in modo indipendente dai dipendenti della Parte ricevente che non avevano accesso a tali informazioni.
11.4 La Parte ricevente può divulgare le informazioni nella misura richiesta dalla legge o da un’ordinanza del tribunale, a condizione che ne dia preavviso alla Parte divulgatrice e collabori a qualsiasi iniziativa volta a ottenere il trattamento riservato.
11.5 Su richiesta scritta dellaParte interessata e dopo la risoluzione del presente Contratto, ciascuna Parte, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile:
(a) restituire all’altra Parte tutti i documenti contenenti le Informazioni che le sono state fornite (o rese disponibili in altro modo) dalla Parte interessata o per conto di essa
(b) distruggere tutte le analisi, le note o altri documenti derivati dalle Informazioni fornite (o rese disponibili in altro modo) a te o ai tuoi Destinatari Autorizzati da parte dell’altra Parte o per suo conto;
(c) nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, cancellare tutte le Informazioni fornite (o rese disponibili in altro modo) a te o ai tuoi Destinatari Autorizzati da parte della Parte o per suo conto da qualsiasi computer, elaboratore di testi o altro dispositivo contenente tali Informazioni; e
(d) Il Destinatario Autorizzato non potrà utilizzare nessuna delle informazioni riservate fornite durante la discussione né riprodurre alcuna di tali applicazioni per un periodo di 3 anni; e
(e) Le Parti riconoscono e concordano di doversi attenere alla Legge sulla protezione dei dati personali, pienamente applicabile in Thailandia a partire dal 28 maggio 2020.
La Parte ricevente può conservare copie come previsto dalla legge o a fini di archiviazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza in vigore.
11.6 Nessuna delle Parti potrà sollecitare i dipendenti, i collaboratori autonomi o i consulenti dell’altra Parte, né coinvolgerli in alcun lavoro al di fuori del rapporto tra le Parti previsto dal presente Contratto, per tutta la durata del Contratto e per i due (2) anni successivi.
11.7 Le disposizioni del presente articolo 11 rimarranno valide anche dopo la risoluzione del presente Contratto, a prescindere dalle cause che l’abbiano determinata.
Articolo 12. Collaboratore autonomo
Il Fornitore del servizio svolgerà i servizi in qualità di collaboratore autonomo. Nessuna disposizione del presente Contratto non crea un rapporto di lavoro–datore di lavoro-dipendente, di agenzia o di qualsiasi altro tipo di rapporto tra il Fornitore di servizi e il Cliente. Il Fornitore di servizi non deve agire né presentarsi come agente o dipendente del Cliente, né affermare di avere l’autorità di rappresentare o vincolare il Cliente in alcun modo, a meno che il Cliente non dia il proprio consenso scritto preventivo.
Articolo 13. Diritti di proprietà intellettuale, titolarità e utilizzo
13.1 Proprietà dei risultati finali
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rapporti, documentazione, software, dati e altri materiali creati, sviluppati o forniti dal Fornitore del Servizio nell’ambito dei Servizi previsti dal presente Contratto (i “Risultati”) saranno di proprietà del Cliente, a condizione che quest’ultimo abbia pagato integralmente tutti i corrispettivi applicabili come stabilito nella Clausola 3 (Tariffe del servizio e termini di pagamento).
13.2 Pre–Materiali esistenti
Qualsiasi proprietà intellettuale, metodologia, strumento, modello o materiale proprietario sviluppato o di proprietà del Fornitore di servizi prima o al di fuori dell’ambito del presente Contratto (“Pre–Esistenti Materiali”) rimarrà di proprietà esclusiva del Fornitore del servizio. Nella misura in cui qualsiasi Pre–I materiali esistenti sono inclusi nei risultati finali, il fornitore del servizio concede al Cliente un diritto non–esclusiva, perpetua, valida in tutto il mondo e esente da royalty–gratuita per utilizzare, modificare e distribuire tali materiali esclusivamente perfini aziendali interni del Cliente e non per la rivendita, concessione di sublicenze o integrazione in un prodotto o servizio commerciale.
13.3 Terzo–Materiali di terze parti
Se i Prodotti finali includono materiale di terzi–software, contenuti o proprietà intellettuale di terzi, i saranno soggetti ai termini delle licenze applicabili di tali–. Il Fornitore del servizio dovrà informare il Cliente in anticipo se tali terze–materiali di terzee dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie, ove applicabile.
13.4 Restrizioni d’uso
Il Cliente non potrà concedere in sublicenza, rivendere o sfruttare commercialmente i Prodotti finali senza il previo consenso scritto del Fornitore del servizio, salvo nei casi espressamente consentiti dal presente Contratto.
13.5 Conservazione dei registri di lavoro
Il Fornitore del servizio può conservare copie del proprio lavoro a fini di archiviazione interna, controllo qualità e conformità, a condizione che tali documenti non contengano informazioni riservate o proprietarie del Cliente.
13.6 Sopravvivenza dei diritti
Le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale contenute nella presente clausola rimarranno valide anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente Contratto. Il Fornitore del servizio si riserva tutti i diritti sulle proprie metodologie, strumenti, e know-how–sviluppato durante il progetto, indipendentemente dalla cessazione del Contratto.
Articolo 14. Protezione dei dati
14.1 Il trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati nell’ambito della prestazione dei servizi da parte del Fornitore di servizi sono regolati dalla Legge thailandese sulla protezione dei dati personali BE 2562 (PDPA). Il Fornitore del servizio non potrà essere ritenuto responsabile per eventualiinadempienze dovute alle azioni del Cliente o alla mancata fornitura di istruzioni adeguate relative al trattamento dei dati personali.
14.2 Il Fornitore del servizio si impegna a rispettare in ogni momento le disposizioni del PDPA e della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Se il Fornitore del servizio tratta Dati personali per conto del Cliente nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, sia il Cliente che il Fornitore del servizio concordano che il Fornitore del servizio sarà il titolare del trattamento e il Cliente il responsabile del trattamento in relazione a tali dati.
14.3 Il Fornitore del Servizio fornirà al Cliente ragionevole collaborazione e assistenza in relazione a qualsiasi reclamo o richiesta presentata in merito ai Dati Personali trattati dal Fornitore del Servizio per conto del Cliente, anche fornendo al Fornitore del Servizio i dettagli del reclamo o della richiesta, ottemperando a qualsiasi richiesta di accesso, rettifica, opposizione, limitazione, revoca del consenso o cancellazione (entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati) e fornendo al Fornitore di servizi eventuali Dati Personali in possesso del Cliente relativi alla persona che ha presentato il reclamo o la richiesta. Tuttavia, il Fornitore di servizi non sarà responsabile per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata fornitura, da parte del Cliente, delle istruzioni o delle informazioni necessarie.
Articolo 15. Cessione
Le Parti non possono cedere, trasferire né delegare i propri obblighi previsti dal presente Accordo a qualsiasi altra persona, società o organizzazione senza il consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 16. Separabilità delle clausole
Se qualsiasi disposizione di questo Accordo deve essere oppure diventa del tutto oppure parzialmente non valido oppure non fosse applicabile per qualsiasi motivo, o violasse qualsiasi legge vigente, la parte restante del Il presente Accordo sarà valido e vincolante come se tale disposizione fosse stata cancellata e sostituita con una disposizione adeguata clausola che, per quanto legalmente possibile, si avvicini il più possibile a ciò che le Parti avrebbero voluto secondo il senso e lo scopo del presente Accordo, se avessero preso in considerazione tale punto al momento della stipularlo, saràal suo posto.
Articolo 17. Accordo completo
Il presente Accordo, compresi eventuali allegati o appendici, costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce tutte le discussioni, le trattative e gli accordi precedenti, sia orali o scritti.
Articolo 18. Modifiche e rinunce
18.1 Modifiche scritte: Qualsiasi modifica, emendamento o rinuncia a una disposizione del presente Contratto sarà valida solo se redatta per iscritto e firmata dalla parte nei confronti della quale si intende far valeretale modifica, emendamento o rinuncia.
18.2 Obbligo di applicazione rigorosa: il fatto che una delle parti non insista sull’applicazione rigorosa e tempestiva di una qualsiasi disposizione non costituisce una rinuncia a tale disposizione. Nessuna rinuncia da parte di una delle parti a far valere una violazione o un inadempimento ai sensi di una qualsiasi disposizione sarà considerata una rinunciaa far valere eventuali violazioni o inadempimenti successivi, siano essi di natura simile o meno.
Articolo 19. Avviso
19.1 Qualsiasi comunicazione, richiesta o altra notifica che, ai sensi del presente Contratto , sia obbligatoria o consentita, dovrà essere effettuata per iscritto e si riterrà debitamente consegnata quando:
(a) Consegnato a mano all’indirizzo indicato qui sotto;
(b) Inviato via e-mail, con conferma di consegna.
19.2 I recapiti delle Parti ai fini dell’invio delle comunicazioni sono i seguenti:
Fornitore del servizio:
Indirizzo: 446/40 Park Avenue Building, 4° piano, Stanze A e B, Soi Pridi Banomyong
20/1, Sukhumvit Road 71, Sottodistretto di Phra Khanong Nuea, Distretto di Watthana, Bangkok
10110
Email: support@digithaigroup.com
19.3 Ciascuna delle Parti può modificare i propri dati di contatto inviando una comunicazione scritta all’altra Parte, in conformità con la presente clausola.
Articolo 20. Legge applicabile e foro competente
Il presente Accordo sarà interpretato e applicato in conformità con le leggi della Thailandia.
20.1 Mediazione
In caso di controversie derivanti dal presente Contratto o ad esso relative, comprese eventuali questioni riguardanti la sua esistenza, validità o risoluzione, le Parti concordano di cercare di risolvere la controversia tramite mediazione in Thailandia. La mediazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data in cui una delle Parti ha notificato per iscritto la controversia all’altra Parte.
20.2 Ricorso al contenzioso
Se la controversia non viene risolta entro il periodo di mediazione di 60 giorni, potrà essere portata in tribunale. Le Parti concordano che qualsiasi controversia irrisolta sarà sottoposta esclusivamente ai tribunali thailandesi. I tribunali thailandesi avranno giurisdizione esclusiva per esaminare e risolvere tali controversie.
20.3 Lingua
La lingua della mediazione sarà l’inglese.
**Fine dell’indice**
Termini e condizioni dell’assistenza e della manutenzione
Sintesi
ARTICOLO 1. Definizioni
1.1 Nel presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente:
| “Accordo” | si riferisce al presente documento, comprese tutte le Appendici e il Contratto di manutenzione e assistenza qui incorporato, ed esclude qualsiasi altro accordo che le Parti abbiano stipulato in precedenza o possano stipulare in futuro; |
| “Processo di approvazione” | ha il significato attribuito al Quadro di riferimento del progetto; |
| “Autorizzato Parte» | si intende qualsiasi dipendente, dirigente, agente o consulente consulente (compresi consulenti legali, revisori dei conti e/o banchiere) di una delle due parti che sia autorizzato da tale parte ad avere accesso a qualsiasi Informazione Riservata; |
| “Rappresentante del cliente” | ha il significato indicato nell’articolo 5; |
| “Informazioni riservate” | significa qualsiasi no–pubblico informazioni rivelato di il La Parte divulgatrice alla Parte ricevente, sia oralmente, in scrivere, per via elettronica, oppure qualsiasi altro modulo, quello è contrassegnate come riservate o che dovrebbero ragionevolmente esserlo che si ritiene siano riservate, vista la natura dele informazioni e il circostanze di Informativa, come descritto nell’articolo 11; |
| “Risultati attesi» | indica qualsiasi risultato del lavoro, prodotto o materiale che il Personale Personale è tenuto a produrre e consegnare ai sensi del presente Accordo, in conformitàaspecifiche, scadenze e standard di qualità qui indicati; |
| “Parte che fornisce le informazioni” | ha il significato indicato nell’articolo 11; |
| “Forza maggiore» | ha il significato indicato nell’articolo 10; |
| “Contratto di manutenzione e assistenza” | indica il documento, sottoscritto dalle Parti e incorporato per riferimento nel presente Accordo, che definisce in modo dettagliato l’Ambito dei Servizi, i Servizi Aggiuntivi, i Livelli di Servizio, le Procedure di Controllo delle Modifiche, i Risultati Attesi, le Tempistiche, i Prezzi e tutti gli altri termini commerciali o operativi che regolano l’esecuzione della Missione. Il Contratto di manutenzione e assistenza costituisce parte integrante del presente Contratto ed è soggetto a tutti i suoi termini e condizioni; |
| “Materiali preesistenti” | ha il significato attribuito all’articolo 13. |
| “Quadro di riferimento del progetto” | ha il significato attribuito al “Quadro di riferimento del progetto”; |
| “Destinatario” | ha il significato indicato nell’articolo 11; |
| “Ambito dei servizi” | ha il significato attribuitogli nel Quadro di riferimento del progetto; |
| “Strumenti per i fornitori di servizi” | ha il significato indicato nell’articolo 7; |
| “Staff” | indica qualsiasi dipendente del Fornitore a cui sia stato assegnato, concordo, oppure dettagliato a il Cliente sotto questo Accordo per il suola scopo di in corso il Di seguito i servizi; |
| “Personale Sostituzione» | ha il significato indicato nell’ articolo 7.4; |
1.2 I titoli e i sottotitoli del presente Accordo sono inseriti solo per comodità e non influiscono in alcun modo sull’interpretazione del presente Accordo.
1.3 Le appendici al presente documento costituiscono parte integrante del presente Contratto come se fossero espressamente riportate nel corpo del testo.
1.4 I termini al singolare includono il plurale e viceversa.
1.5 Quando si fa riferimento a una persona, ciò include anche un’impresa, una persona giuridica, un’associazione non registrata o gli esecutori testamentari o gli amministratori di tale persona.
1.6 Ogni riferimento a una clausola, a un paragrafo o a un allegato (ad eccezione degli allegati a una disposizione di legge ) si intende come riferimento a una clausola, a un paragrafo o a un allegato (a seconda dei casi) del presente Contratto, salvo diversa indicazione.
ARTICOLO 2. Ambito dei servizi, servizi aggiuntivi e modifiche al progetto
2.1 Il Cliente accetta di assumere Il servizio , e il fornitore del servizio accetta di essere ingaggiato dal Cliente per tlui eseguireesibizione di una specifica manutenzione e assistenza missione secondo i termini e le condizioni definite nel presente Accordo.
2.2 I servizi specifici, i risultati attesi, le tempistiche e i compensi saranno indicati nel Documento di Riferimento del Progetto, e ciascuno di essi sarà regolato dai termini del presente Contratto.
2.3 Qualsiasi servizio che esuli dall’Ambito dei Servizi o qualsiasi modifica a lavori precedentemente approvati richiesta dal Cliente richiederà un accordo scritto separato che specifichi i costi applicabili, insieme a un’Appendice / Addendum aggiuntivo al Contratto di Manutenzione e Assistenza o a una Modifica dell’Ambito dei Servizi. Il Fornitore del servizio non avrà alcun obbligo di eseguire tali lavori aggiuntivi finché entrambe le parti non avranno esaminato, concordato e formalmente sottoscritto l’accordo separato.
Articolo 3. Costi del servizio e condizioni di pagamento
3.1 Costi del servizio
Il Cliente dovrà pagare al Fornitore del servizio i compensi relativi alla manutenzione e assistenza missione come specificato nel Contratto quadro, allegato al presente Accordo e qui nel presente documento per riferimento.
3.2 Fatturazione e pagamento
(a) Il fornitore del servizio emetterà le fatture secondo il calendario dei pagamenti stabilito nell’ Allegatoio Contratto di manutenzione e assistenza.
Articolo 4. Durata e risoluzione
4.1 Durata
Il presente contratto entrerà in vigore al momento della firma da parte di entrambe le Parti e resterà in vigore fino al completamento e alla consegna di tutti i Servizi completati e consegnati, oppure fino alla risoluzione del Contratto.
Qualsiasi rinnovo o proroga della durata iniziale deve essere concordato per iscritto da entrambe le Parti e sarà regolato dai termini stabiliti nel Documento di riferimento del progetto.
4.2 Risoluzione per inadempimento
(a) Il Fornitore del servizio può risolvere il presente Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta al Cliente qualora:
(.) Il Cliente provoca ritardi irragionevoli che ostacolano la capacità del Fornitore del servizio di adempiere ai propri obblighi e non risolve il problema entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.
(.) Il Cliente non rispetta uno qualsiasi degli obblighi sostanziali previsti dal Contratto, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fornitura delle informazioni necessarie relative al progetto, la collaborazione o le approvazioni richieste, e non pone rimedio a tale inadempienza entro 10 giorni dalla ricezione di una comunicazione scritta;
(.) Il Cliente provoca ritardi irragionevoli che ostacolano la capacità del Fornitore del servizio di adempiere ai propri obblighi e non risolve il problema entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.
(b) Il Cliente può rescindere il presente Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta qualora il Fornitore del servizio violi in modo sostanziale i propri obblighi e non ponga rimedio a tale violazione entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
4.3 Cessazione per insolvenza
Ciascuna delle Parti può risolvere il presente Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta qualora l’altra Parte:
(a) diventa insolvente o non è più in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
(b) presenta istanza di fallimento, amministrazione controllata o procedimenti simili, oppure è oggetto di tali procedimenti;
(c) smette di svolgere la propria attività nel corso ordinario degli affari.
4.4 Effetti della risoluzione
In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore del servizio dovrà:
(a) Il fornitore del servizio dovrà interrompere ogni attività;
(b) Il fornitore del servizio dovrà consegnare al cliente tutto il lavoro completato fino alla data di risoluzione del contratto;
(c) Il fornitore del servizio ha diritto al pagamento di tutti i servizi prestati e dei lavori consegnati prima della risoluzione del contratto;
(d) Tutti gli importi già pagati dal Cliente non sono rimborsabili, tranne in caso di risoluzione
per inadempienza da parte del Fornitore del servizio. Il Fornitore del servizio dovrà rimborsare eventuali corrispettivi pagati per servizi non eseguiti o risultati non forniti, a partire dalla data di risoluzione.
(e) Il Cliente rimane responsabile per eventuali fatture non pagate e per eventuali costi aggiuntivi ragionevoli o danni subiti dal Fornitore del servizio a causa della violazione da parte del Cliente;
(f) Il Cliente dovrà smettere immediatamente di utilizzare qualsiasi prodotto fornito dal Prestatore di servizi.
Articolo 5. Rappresentante del cliente
Per evitare malintesi, il Cliente dovrà nominare un unico rappresentante con pieni poteri per fornire o mantenere tutte le informazioni e le approvazioni necessarie richieste dal Cliente (il “Rappresentante Rappresentante”). Il Cliente deve avvisare il Fornitore del servizio per iscritto di qualsiasi modifica al Cliente Rappresentante, e tutte le approvazioni concesse dal Cliente Quanto sopra rimane vincolante per il Cliente fino a quando tale comunicazione non sarà ricevuta e confermata dal Fornitore del servizio.
Articolo 6. Obblighi del cliente
6.1 Il Cliente garantisce che tutte le risorse, i concetti, i materiali, le specifiche, le informazioni e le istruzioni fornite dal Cliente o dai suoi rappresentanti siano accurate, complete e possano essere utilizzate ai sensi del presente Contratto e di qualsiasi Propostadi Manutenzione e Assistenzaapplicabile , anche su Internet, senza violare alcuna legge né ledere i diritti di terzi.
6.2 Il Cliente dovrà garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per il personale distaccato, in conformità con le leggi e le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
6.3 Il Cliente deve informare il personale distaccato in merito a tutte le politiche aziendali, ai requisiti di riservatezza e alle linee guida operative applicabili al loro lavoro.
6.4 Il Cliente dovrà fornire una collaborazione ragionevole e tempestiva per facilitare la missione, l’integrazione, la comunicazione e la collaborazione del Personale , come previsto dal presente Contratto. Il Cliente dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie per promuovere unambiente di lavoro produttivo, compreso l’accesso alle informazioni, ai sistemi e alle parti interessate pertinenti, al fine di consentire al Personale di svolgere i propri compiti in modo efficiente e fornirerisultati di alta qualità.
6.5 Il Cliente si impegna espressamente a fornire al Prestatore di servizi tutte le informazioni, i documenti e l’assistenza ragionevoli , nella misura concordata di comune accordo tra il Prestatore di servizi e il Clientecome necessaria per l’adempimento degliobblighidel Prestatore di servizi.
6.6 Il Cliente si farà carico dei costi di tutti i servizi, diversi dai Servizi, che vorrà utilizzare di propria iniziativa per il proprio progetto.
Articolo 7. Obblighi del fornitore di servizi
7.1 Il fornitore del servizio dichiara egarantisce al Cliente che:
(a) Il fornitore di servizi si impegnerà, nei limiti commercialmente ragionevoli, a fornire i Servizi indicati nel Contratto in modoprofessionale e a regola d’arte .
(b) Il Fornitore del servizio dovrà assicurarsi tutti i diritti, titoli e interessi necessari relativi ai Prodotti finali creati appositamente per il cliente ai sensi del presente contratto, ad eccezione di eventuali strumenti, software o componenti proprietari preesistenti (“ Strumenti del Fornitore delservizio”) utilizzati nella creazione dei Prodotti finali, che rimarranno di proprietà esclusiva del Fornitore del servizio.
7.2 Il Fornitore del servizio dovrà garantire il pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le norme lavorative applicabili relative all’impiego del personale, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi sul lavoro, la normativa fiscale e i benefici previsti dalla legge.
7.3 Il Fornitore del servizio dovrà mettere a disposizione personale in possesso dei requisiti di qualifica ed esperienza indicati nel Contratto di manutenzione e assistenzafirmato .
7.4 Il fornitore del servizio è l’unico responsabile del pagamento degli stipendi, dei benefici e di qualsiasi obbligo di legge relativo al personale distaccato.
Articolo 8. Responsabilità
8.1 Ciascuna Parte è responsabile dei danni derivanti dalla propria violazione del presente Accordo o dalla propria negligenza.
8.2 Il Fornitore del servizio dovrà risarcire e manlevare il Cliente da qualsiasirivendicazione di terzi derivante da:
(a) mancato rispetto delle leggi vigenti in materia di lavoro;
(b) violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi;
(c) comportamento doloso o grave negligenza.
Articolo 9. Limitazione di responsabilità
9.1 Principie
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali, esemplari o punitivi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, la perdita di affari, la perdita di avviamento, perdita di risparmi previsti o perdita di dati, derivanti da o connessi al presente Contratto, indipendentemente dalla forma dell’azione, sia essa contrattuale, extracontrattuale (inclusa la negligenza) o di altro tipo. Una Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempienze derivanti da atti o omissioni dell’altra Parte, o da atti o omissioni di terzi al di fuori del ragionevole controllo della Parte stessa.
9.2 Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, la responsabilità complessiva cumulativa del Fornitore del servizio per tutte le richieste di risarcimento derivanti da o relative al presente Contratto non potrà superare l’importototale effettivamente pagato dal Cliente al Fornitore del servizioai sensi del presente Contratto nei dodici (12) mesi precedenti l’evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.
9.3 Eccezioni alla limitazione di responsabilità
Le limitazioni e le esclusioni previste in questa sezione non si applicano a:
(a) Violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.
(b) Responsabilità per morte o lesioni personali causate da negligenza.
(c) Qualsiasi altra responsabilità che non possa essere esclusa o limitata ai sensi della normativa vigente.
Articolo 10. Forza maggiore
10.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per eventuali inadempienze o ritardi nell’adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Contratto (ad eccezione degli obblighi di pagamento) qualora tali inadempienze o ritardi siano dovuti a circostanze al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di forza maggiore, disastri naturali, pandemie, epidemie, guerre, atti di terrorismo, disordini civili, scioperi, interruzioni di corrente, attacchi informatici, provvedimenti governativi o modifiche alle leggi o ai regolamenti (“Evento di forza maggiore”).
10.2 La Parte interessata deve:
(a) Devi informare subito l’altra Parte per iscritto quando si verifica un evento di forza maggiore ;
(b) Impegnarsi, nei limiti commercialmente ragionevoli, per ridurre al minimo l’impatto dell’evento di forza maggiore e riprendere l’adempimento il prima possibile.
10.3 Se un evento di forza maggiore si protrae per un periodo di trenta (30) giorni consecutivi o più, ciascuna delle Parti può rescindere il presente Contratto senza alcuna responsabilità, dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
10.4 La forza maggiore non costituisce giustificazione per il mancato pagamento da parte di una delle Parti degli importi dovuti e esigibili per il lavoro già svolto prima del verificarsi dell’evento di forza maggiore.
Articolo 11. Riservatezza e divieto di sollecitazione
11.1 Ciascuna Parte (di seguito “Parte ricevente”) accetta che tutte le informazioni commerciali, tecniche e finanziarie che riceve dalla parte che divulga le informazioni (“Parte divulgatrice”) costituisce proprietà riservata di la Parte che divulga le informazioni (“Informazioni riservate”), a condizione che siano identificate come riservate al al momento della divulgazione o che la Parte ricevente dovrebbe ragionevolmente riconoscere come riservate o di proprietà esclusiva in ragione della natura delle informazioni divulgate e delle circostanze relative divulgazione. I termini e le condizioni del presente Accordo sono considerate Informazioni Riservate .
Salvo quanto espressamente autorizzato nel presente documento, la Parte ricevente dovrà:
(a) mantenere la riservatezza e non divulgare alcuna informazione riservata a terzi e
(b) utilizzare le Informazioni riservate esclusivamente allo scopo di adempiere ai propri obblighi ed esercitare i propri diritti ai sensi del presente Accordo.
11.2 La Parte Ricevente può divulgare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti, agenti, appaltatori e altri rappresentanti che abbiano una legittima necessità di conoscerle, a condizione che tali rappresentanti siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno rigorosidi quelli previsti dal presente articolo 11atutela della Parte Divulgatrice e che la Parte Ricevente rimanga responsabile del rispetto, da parte di tali rappresentanti, dei termini del presente articolo 11.
11.3 Gli obblighi di riservatezza della Parte ricevente non si applicano alle informazioni per le quali la Parte ricevente possa dimostrare:
(a) fosse già legittimamente in suo possesso o di cui fosse a conoscenza prima di ricevere le Informazioni Riservate;
(b) sia o sia diventata di dominio pubblico senza alcuna colpa da parte della Parte ricevente;
(c) sia stata legittimamente ottenuta dalla Parte ricevente da un terzo senza violare alcun obbligo di riservatezza; oppure
(d) sia stata sviluppata in modo indipendente dai dipendenti della Parte ricevente che non avevano accesso a tali informazioni.
11.4 La Parte ricevente può divulgare le informazioni nella misura richiesta dalla legge o da un’ordinanza del tribunale, a condizione che ne dia preventivamente comunicazione alla Parte divulgatrice e collabori a qualsiasi iniziativa volta a ottenere il trattamento riservato.
11.5 Su richiesta scritta dellaParte interessata e dopo la risoluzione del presente Contratto, ciascuna Parte, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile:
(a) restituire all’altra Parte tutti i documenti contenenti le Informazioni che le sono state fornite (o rese disponibili in altro modo) dalla Parte interessata o per conto di essa
(b) distruggere tutte le analisi, le note o altri documenti derivati dalle Informazioni fornite (o rese disponibili in altro modo) a te o ai tuoi Destinatari Autorizzati da parte dell’altra Parte o per suo conto;
(c) nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, cancellare tutte le Informazioni fornite (o rese disponibili in altro modo) a te o ai tuoi Destinatari Autorizzati da parte della Parte o per suo conto da qualsiasi computer, elaboratore di testi o altro dispositivo contenente tali Informazioni; e
(d) Il Destinatario Autorizzato non potrà utilizzare nessuna delle informazioni riservate fornite durante la discussione né riprodurre alcuna di tali applicazioni per un periodo di 3 anni; e
(e) Le Parti riconoscono e concordano che si atterranno alla Legge sulla protezione dei dati personali, pienamente applicabile in Thailandia a partire dal 28 maggio 2020.
La Parte ricevente può conservare copie come previsto dalla legge o a fini di archiviazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza in vigore.
11.6 Nessuna delle Parti potrà sollecitare i dipendenti, i collaboratori autonomi o i consulenti dell’altra Parte, né coinvolgerli in alcun lavoro al di fuori del rapporto tra le Parti previsto dal presente Contratto, per tutta la durata del Contratto e per i due (2) anni successivi.
11.7 Le disposizioni del presente articolo 11 rimarranno valide anche dopo la risoluzione del presente Contratto, a prescindere dalle cause che l’abbiano determinata.
Articolo 12. Collaboratore autonomo
Il Fornitore del servizio svolgerà i servizi in qualità di collaboratore autonomo. Nessuna disposizione del presente Contratto non crea un rapporto di lavoro–datore di lavoro-dipendente, di agenzia o di qualsiasi altro tipo di rapporto tra il Fornitore di servizi e il Cliente. Il Fornitore di servizi non deve agire né presentarsi come agente o dipendente del Cliente, né affermare di avere l’autorità di rappresentare o vincolare il Cliente in alcun modo, a meno che il Cliente non dia il proprio consenso scritto preventivo.
Articolo 13. Diritti di proprietà intellettuale, titolarità e utilizzo
13.1 Proprietà dei risultati finali
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rapporti, documentazione, software, dati e altri materiali creati, sviluppati o forniti dal Fornitore del Servizio nell’ambito dei Servizi previsti dal presente Contratto (i “Risultati”) saranno di proprietà del Cliente, a condizione che quest’ultimo abbia pagato integralmente tutti i corrispettivi applicabili come stabilito nella Clausola 3 (Tariffe del servizio e termini di pagamento).
13.2 Pre–Materiali esistenti
Qualsiasi proprietà intellettuale, metodologia, strumento, modello o materiale proprietario sviluppato o di proprietà del Fornitore di servizi prima o al di fuori dell’ambito del presente Contratto (“Pre–Esistenti Materiali”) rimarrà di proprietà esclusiva del Fornitore del servizio. Nella misura in cui qualsiasi Pre–I materiali esistenti sono inclusi nei risultati finali, il fornitore del servizio concede al Cliente un diritto non–esclusiva, perpetua, valida in tutto il mondo e esente da royalty–gratuita per utilizzare, modificare e distribuire tali materiali esclusivamente perfini aziendali interni del Cliente e non per la rivendita, concessione di sublicenze o integrazione in un prodotto o servizio commerciale.
13.3 Terzo–Materiali di terze parti
Se i Prodotti finali includono materiale di terzi–software, contenuti o proprietà intellettuale di terzi, i saranno soggetti ai termini delle licenze applicabili di tali–. Il Fornitore del servizio dovrà informare il Cliente in anticipo se tali terze–materiali di terzee dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie, ove applicabile.
13.4 Restrizioni d’uso
Il Cliente non potrà concedere in sublicenza, rivendere o sfruttare commercialmente i Prodotti finali senza il previo consenso scritto del Fornitore del servizio, salvo nei casi espressamente consentiti dal presente Contratto.
13.5 Conservazione dei registri di lavoro
Il Fornitore del servizio può conservare copie del proprio lavoro a fini di archiviazione interna, controllo qualità e conformità, a condizione che tali documenti non contengano informazioni riservate o proprietarie del Cliente.
13.6 Sopravvivenza dei diritti
Le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale contenute nella presente clausola rimarranno valide anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente Contratto. Il Fornitore del servizio si riserva tutti i diritti sulle proprie metodologie, strumenti, e know-how–sviluppato durante il progetto, indipendentemente dalla cessazione del Contratto.
Articolo 14. Protezione dei dati
14.1 Il trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati nell’ambito della prestazione dei servizi da parte del Fornitore di servizi sono regolati dalla Legge thailandese sulla protezione dei dati personali BE 2562 (PDPA). Il Fornitore del servizio non potrà essere ritenuto responsabile per eventualiinadempienze dovute alle azioni del Cliente o alla mancata fornitura di istruzioni adeguate relative al trattamento dei dati personali.
14.2 Il Fornitore del servizio si impegna a rispettare in ogni momento le disposizioni del PDPA e della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Se il Fornitore del servizio tratta Dati personali per conto del Cliente nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, sia il Cliente che il Fornitore del servizio concordano che il Fornitore del servizio sarà il titolare del trattamento e il Cliente il responsabile del trattamento in relazione a tali dati.
14.3 Il Fornitore del Servizio fornirà al Cliente ragionevole collaborazione e assistenza in relazione a qualsiasi reclamo o richiesta presentata in merito ai Dati Personali trattati dal Fornitore del Servizio per conto del Cliente, anche fornendo al Fornitore del Servizio i dettagli del reclamo o della richiesta, ottemperando a qualsiasi richiesta di accesso, rettifica, opposizione, limitazione, revoca del consenso o cancellazione (entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati) e fornendo al Fornitore di servizi eventuali Dati Personali in possesso del Cliente relativi alla persona che ha presentato il reclamo o la richiesta. Tuttavia, il Fornitore di servizi non sarà responsabile per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata fornitura, da parte del Cliente, delle istruzioni o delle informazioni necessarie.
Articolo 15. Cessione
Le Parti non possono cedere, trasferire né delegare i propri obblighi previsti dal presente Accordo a qualsiasi altra persona, società o organizzazione senza il consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 16. Separabilità delle clausole
Se qualsiasi disposizione di questo Accordo deve essere oppure diventa del tutto oppure parzialmente non valido oppure non fosse applicabile per qualsiasi motivo, o violasse qualsiasi legge vigente, la parte restante del Il presente Accordo sarà valido e vincolante come se tale disposizione fosse stata cancellata e sostituita con una disposizione adeguata clausola che, per quanto legalmente possibile, si avvicini il più possibile a ciò che le Parti avrebbero voluto secondo il senso e lo scopo del presente Accordo, se avessero preso in considerazione tale punto al momento della stipularlo, saràal suo posto.
Articolo 17. Accordo completo
Il presente Accordo, compresi eventuali allegati o appendici, costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce tutte le discussioni, le trattative e gli accordi precedenti, sia orali o scritti.
Articolo 18. Modifiche e rinunce
18.1 Modifiche scritte: Qualsiasi modifica, emendamento o rinuncia a una disposizione del presente Contratto sarà valida solo se redatta per iscritto e firmata dalla parte nei confronti della quale si intende far valeretale modifica, emendamento o rinuncia.
18.2 Obbligo di applicazione rigorosa: il fatto che una delle parti non insista sull’applicazione rigorosa e tempestiva di una qualsiasi disposizione non costituisce una rinuncia a tale disposizione. Nessuna rinuncia da parte di una delle parti a far valere una violazione o un inadempimento ai sensi di una qualsiasi disposizione sarà considerata una rinunciaa far valere eventuali violazioni o inadempimenti successivi, siano essi di natura simile o meno.
Articolo 19. Avviso
19.1 Qualsiasi comunicazione, richiesta o altra notifica che, ai sensi del presente Contratto , debba o possa essere effettuata, dovrà essere in forma scritta e si riterrà debitamente effettuata quando:
(a) Consegnato a mano all’indirizzo indicato qui sotto;
(b) Inviato via e-mail, con conferma di consegna.
19.2 I recapiti delle Parti ai fini dell’invio delle comunicazioni sono i seguenti:
Fornitore del servizio:
Indirizzo: 446/40 Park Avenue Building, 4° piano, Stanze A e B, Soi Pridi Banomyong
20/1, Sukhumvit Road 71, Sottodistretto di Phra Khanong Nuea, Distretto di Watthana, Bangkok
10110
Email: support@digithaigroup.com
19.3 Ciascuna delle Parti può modificare i propri dati di contatto inviando una comunicazione scritta all’altra Parte, in conformità con la presente clausola.
Articolo 20. Legge applicabile e foro competente
Il presente Accordo sarà interpretato e applicato in conformità con le leggi della Thailandia.
20.1 Mediazione
In caso di controversie derivanti dal presente Accordo o ad esso relative, comprese eventuali questioni riguardanti la sua esistenza, validità o risoluzione, le Parti concordano di cercare di risolvere la controversia tramite mediazione in Thailandia. La mediazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data in cui una delle Parti ha notificato per iscritto la controversia all’altra Parte.
20.2 Ricorso al contenzioso
Se la controversia non viene risolta entro il periodo di mediazione di 60 giorni, potrà essere sottoposta a procedimento giudiziario. Le Parti concordano che qualsiasi controversia irrisolta sarà sottoposta esclusivamente ai tribunali thailandesi. I tribunali thailandesi avranno giurisdizione esclusiva per esaminare e risolvere tali controversie.
20.3 Lingua
La lingua della mediazione sarà l’inglese.


